Legislazione Nazionale sul Volontariato
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Legge Quadro n° 266 del 11 Agosto 1991 sul Volontariato - (G.U. n° 196 del 22/08/1991)
Articolo 1
- La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività
di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,
ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale,
civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalla provincie
autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali.
- La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le provincie autonome
devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche
e le organizzazioni di volontariato nonchè i criteri cui debbono uniformarsi
le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Articolo 2
- Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione
di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà.
- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono soltanto essere rimborsate
dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni
stesse.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Articolo 3
- È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente
costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che
si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che
ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite
di compatibilità con lo scopo volontaristico.
- Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre
a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione
assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità
delle cariche associative nonchè la gratuità delle prestazioni
fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi
ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti
l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti, nonchè le modalità di approvazione
dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
- Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari
al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l'attività da esse svolta.
- Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito
di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Articolo 4
- Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti,
che prestano attività di volontariato, contro le malattie e gli infortuni
connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la
responsabilità civile verso terzi.
- Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze
anche numeriche e collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Articolo 5
- Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il
funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili
registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività.
Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare
donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando
i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità
previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
- I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della
trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2.659 e 2.660
del codice civile.
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni
di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che
residuano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato
operanti in identico o analogo settore, secondo e indicazioni contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni
del codice civile.
Articolo 6
- Le regioni e le provincie autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta
dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
- L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare
delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
- Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato
che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
- Le regioni e le provincie autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e
l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le provincie autonome dispongono la
cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
- Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento
di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera
di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e con gli stessi termini.
- Le regioni e le provincie autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei
registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art.
12.
- Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti.
Articolo 7
- Lo Stato, le regioni, le provincie autonome, gli enti locali e gli altri
enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino
attitudine e capacità operativa.
- Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza
delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività
oggetto della convenzione, nonchè il rispetto dei diritti e della dignità
degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni
e di controllo della loro qualità nonchè le modalità
di rimborso delle spese.
- La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale
della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale
viene stipulata la convenzione medesima.
Articolo 8
- Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art.
3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi
allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo
e dall'imposta di registro.
- Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art.
3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano
cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato
sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente
i fini suindicati.
- All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n° 408, come modificato dall'art.
1 della legge 25 marzo 1991, n° 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto
il seguente: «1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e
secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure
volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni
di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purchè
le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute
idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultino iscritte
senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine,
in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà
essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi
degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni
ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della
somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino
ad un massimo di lire 100 milioni».
- I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali
non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora
sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione
di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura
e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze
con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Articolo 9
- Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art.
6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 598, come sostituito
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982,
n° 954.
Articolo 10
- Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione
e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
- In particolare, disciplinano:
- le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo
svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività
di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture
convenzionate con le regioni e provincie autonome;
- le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei
settori in cui esse operano;
- i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella
scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche
in relazione ai diversi settori di intervento;
- gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'art.
6;
- le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività
di volontariato;
- la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'art. 6 ai corsi di formazione, qualificazione
e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle provincie
autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni
stesse.
Articolo 11
- Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art.
6, si applicano le disposizioni di cui al capo V delle legge 7 agosto 1990,
n° 241.
- Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti
quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Articolo 12
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio Nazionale
per il Volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un
suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle
federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti
e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi
a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha i seguenti compiti:
- provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle attività da esso svolte;
- promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
- fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione
con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione
di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di
banche dati nei settori di competenza della presente legge;
- pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo
stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
- sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di
formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
- pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività
di volontariato;
- promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato,
alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli
operatori interessati.
- È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Articolo 13
- È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato
non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività
di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle
annesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972,
n. 772.
Articolo 14
- Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per
la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 e per l'organizzazione
della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i),
dello stesso articolo 12, è autorizzata la spesa di due miliardi di
lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
- All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6.856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato».
- Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:
«Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».
Articolo 15
- Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n° 356, devono prevedere nei propri statuti che un quota non inferiore
ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento
e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo
12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni
al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio
a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti,
con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
- Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni
di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356
del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1
del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad
opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo
comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n° 967, e successive modificazioni.
- Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 16
- Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare
le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro
un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Articolo 17
- I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri
di cui all'art, 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno
diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro
o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente
con l'organizzazione aziendale.
- All'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n° 93, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori,
che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria
e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee
dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità
degli orari di lavoro e turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione
di appartenenza».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e e di farla osservare come legge dello
Stato.