Lo Statuto Nazionale Avis

Lo Statuto Nazionale Avis

Art. 4 - SOCI Torna
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4 - c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’AVIS è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

c.2 Sono soci persone giuridiche dell’AVIS le Avis Comunali, di base ed equiparate, le Avis Provinciali ed equiparate, le Avis Regionali ed equiparate, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie – già costituite all’atto di approvazione assembleare del presente statuto – le quali abbiano compiuto gli adempimenti di cui al c. 14 dell’art. 6 del presente testo. Ai fini del presente Statuto l’Avis Alto Adige - Sudtirol e l’Avis Provinciale Trento, nonché l’Avis Svizzera sono equiparate alle Avis Regionali.

c.3 Sono soci persone fisiche dell’AVIS tutti coloro che, avendo i requisiti di cui al 2° c. dell’art 6, abbiano aderito alle Avis Comunali, di base ed equiparate ovvero vi aderiranno successivamente all’adozione del presente statuto, in osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 6.

c.4 Le Associazioni che non appartengano alla rete di organizzazioni territoriali di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo e che tuttavia – per oggetto sociale, attività e organizzazione – si riconoscano negli scopi previsti dallo statuto dell’AVIS Nazionale, potranno aderire alla medesima su presentazione di formale istanza, corredata dal parere dell’Avis Regionale competente ed accettata con delibera del Consiglio Nazionale. Nei casi di respingimento dell’istanza si applica il disposto di cui al comma 11 dell’art. 6.

c.5 Le Associazioni di cui al comma precedente, che siano state accettate dal Consiglio Nazionale, aderiscono direttamente ed esclusivamente all’AVIS Nazionale.

c.6 Fatta eccezione per le Avis Comunali, di base ed equiparate, Provinciali ed equiparate, Regionali ed equiparate già costituite ed associate all’AVIS Nazionale ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 2, per la costituzione e l’adesione di nuove associazioni territoriali valgono le norme di cui ai commi 9 e 10 del successivo art. 6.

c.7 A decorrere dalla data di approvazione assembleare del presente Statuto non sarà consentita la costituzione e l’adesione all’AVIS Nazionale di Associazioni territoriali di coordinamento intermedie oltre a quelle già previste dal precedente comma 2.


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