Lo Statuto Nazionale Avis

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Art. 5 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA Torna
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5 - c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7.

c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.3 I soci persone fisiche di cui al c. 3 dell’art. 4 partecipano all’Assemblea Generale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Regionali ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.4 I soci persone giuridiche di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 4 partecipano all’Assemblea Generale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica.

c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

c.6 La partecipazione all’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 5000 soci persone fisiche o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis regionale ed equiparata.

c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis comunali, di base ed equiparate aventi i requisiti di cui al 2° c. dell'art. 6 alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente.

c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento associativo.


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