Lo Statuto Nazionale Avis

Lo Statuto Nazionale Avis

Art. 6 - COSTITUZIONE E ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI Torna
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6 - c.1 Le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 possono costituire un’Avis Comunale o di base, divenendone soci.

c.2 E’ socio chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

c.3 Il numero dei soci che non effettuino donazioni, ma che esplichino funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non potrà superare 1/6 del numero dei donatori periodici di ciascuna Avis Comunale, di base o equiparata.

c.4 L’adesione all’Avis Comunale, di base o equiparata da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 2° comma del presente articolo andrà deliberata, su istanza dell’interessato, da parte del Consiglio Direttivo competente.

c.5 L’adesione del socio persona fisica all’Avis Comunale, di base o equiparata comporterà l’automatica adesione all’AVIS Nazionale, nonché alle Avis Provinciale e Regionale – o equiparate – sovraordinate.

c.6 L’Avis Provinciale è costituita dalle Avis Comunali, di base o equiparate comprese nel territorio amministrativo corrispondente - rappresentate in Assemblea Provinciale dai loro Presidenti - nonché dai soci persone fisiche delle medesime Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati nell’Assemblea Provinciale stessa dai delegati eletti in sede di assemblea comunale o equiparate.

c.7 L’Avis Regionale è costituita dalle Avis Provinciali ed equiparate nonché dalle Avis Comunali o, comunque, di base comprese nel territorio amministrativo corrispondente - rappresentate in Assemblea dai loro Presidenti - nonché dai soci persone fisiche iscritti alle Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati dai delegati eletti nelle Assemblee delle Avis Provinciali ed equiparate.

c.8 Il Consiglio Nazionale dell’AVIS predisporrà uno schema di statuto-tipo, finalizzato a regolamentare le Associazioni di nuova costituzione che intendano aderire all’Avis.

c.9 Ogni costituenda Avis territoriale dovrà adottare un proprio statuto, conforme allo schema-tipo di cui al precedente c. 8 ed alle disposizioni di legge che rispettivamente ne regolamentino la natura giuridica, nonché assumere la denominazione di:

  1. Avis Comunale (o di base) di…….;
  2. o Avis Provinciale (o equiparata) di…….;
  3. o Avis Regionale (o equiparata) di ……… .

c.10 Al fine di aderire all’AVIS Nazionale, ciascuna Avis territoriale dovrà inviare apposita istanza di adesione, corredata dal parere dell’Avis sovraordinata e dalla copia dello Statuto che intende adottare, al Consiglio Nazionale, che ne valuterà la possibilità di accoglimento.

c.11 La deliberazione di diniego adottata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS in merito alla istanza di adesione è inappellabile e l’istanza stessa potrà essere riproposta, ove si siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il respingimento.

c.12 L’adesione all’AVIS Nazionale da parte di una nuova associazione territoriale comporterà l’automatica adesione della stessa a tutte le Avis sovraordinate.

c.13 Ove il Consiglio Nazionale si esprima sfavorevolmente in ordine all’adesione dell’associazione territoriale, questa è obbligata a modificare tempestivamente la propria denominazione, non essendo autorizzata ad utilizzare quella di cui al c. 9 del presente articolo.

c.14 Al fine di rinnovare la loro adesione all’AVIS Nazionale, le Associazioni territoriali Avis di cui al comma 2 dell’art. 4 del presente statuto provvederanno, entro e non oltre il termine di un anno a decorrere dalla comunicazione formale, da parte del Presidente Nazionale, dell’avvenuta adozione del provvedimento ministeriale di approvazione, ad adottare, nei modi e nei tempi di legge – e, ove in possesso della personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 361/2000 e del D.P.R. 616/77 e successive modificazioni – il nuovo statuto associativo, che dovrà essere conforme allo statuto-tipo di cui ai c. 8 e 9 del presente articolo.

c.15 Ogni Associata persona giuridica è obbligata al versamento all’AVIS della quota associativa annuale nella misura determinata dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Nazionale, allo scopo di fornire all’AVIS medesima i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

c.16 Tutte le Associate dell’AVIS Nazionale già in essere e quelle di nuova costituzione ed adesione sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all’AVIS Nazionale.

c.17 L’AVIS Nazionale non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Associate locali, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.


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