Lo Statuto Nazionale Avis

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Art. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO Torna
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c.1 La qualifica di socio si perde per:

  1. recesso, nel caso di socio persona giuridica di cui ai commi 2, 5 e 6 dell’art. 4;
  2. espulsione - sia del socio persona giuridica sia di quello persona fisica - per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri;
  3. dimissioni - solo nel caso di socio persona fisica di cui al 3° c. dell’art. 4 - dall’Avis Comunale, di base o equiparata di appartenenza;
  4. cessazione dell’attività donazionale, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;

c.2 Il recesso dall’AVIS Nazionale da parte di un’associata persona giuridica deve essere deliberato dall’Assemblea dell’associata medesima, in osservanza dei quorum prescritti nel proprio statuto; comunicazione scritta del recesso deve essere effettuata al Presidente dell’Avis Nazionale, da parte del Presidente dell’Associazione receduta.

c.3 In presenza delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, gli associati persone giuridiche possono essere espulsi - su proposta formulata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione sovraordinata e/o interessata e, nel caso di inattività dello stesso, da parte del Consiglio Nazionale - esclusivamente dall’Assemblea Generale degli Associati; contro il provvedimento non è ammissibile il ricorso.

c.4 Gli associati persone fisiche possono essere espulsi, in presenza dei presupposti di cui alla lett. d) o delle inadempienze di cui alla lett. b) del 1° c. del presente articolo, dal Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di base o equiparata alla quale appartengano.

c.5 Contro il provvedimento di espulsione l’associato persona fisica potrà presentare ricorso, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento stesso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie delle Avis Regionali; il provvedimento del Collegio Regionale dei probiviri è ricorribile - entro i 30 giorni successivi alla avvenuta notifica all’interessato dell’adozione dello stesso - al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 16 del presente statuto.

c.6 Nelle more della decisione da parte dell’Assemblea Generale degli Associati in ordine all’espulsione dell’Associata persona giuridica, quest’ultima mantiene il diritto di voto.

c.7 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione dell’associato persona fisica, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale o equiparate competente, l’associato espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.8 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette l’Associato persona fisica o giuridica dall’Associazione, sia a livello nazionale sia a livello periferico.

c.9 All’atto del recesso ovvero dell’espulsione dall’AVIS, l’associazione locale è obbligata a modificare il proprio nome, non essendo autorizzata ad utilizzare la definizione di cui al 9° comma dell’art. 6.


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