c.2 Ogni variazione del numero dei consiglieri va deliberata dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Nazionale, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche associative.
c.3 I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati applicando il metodo d’Hont.
c.4 Ogni Avis Regionale deve essere rappresentata da almeno un consigliere.
c.5 Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti dei quali uno Vicario, un Tesoriere e un Segretario Generale.
c.6 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario Generale, nonché 4 componenti, eletti all’interno del Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del presente Statuto.
c.7 Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed entro il 31 marzo, rispettivamente per l’approvazione dello schema di bilancio preventivo e dello schema di bilancio consuntivo - entrambi predisposti dal Comitato Esecutivo - da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’Art. 9.
c.8 Il Consiglio Nazionale potrà inoltre essere convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente nonché qualora fosse richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri.
c.9 La convocazione del Consiglio Nazionale avviene per avviso scritto inviato dal Presidente dell’AVIS a ciascun componente almeno 15 giorni prima della seduta; in caso di necessità e/o di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, almeno 48 ore prima.
c.10 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni risultino adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
c.11 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Nazionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
c.12 Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea Generale, al Comitato Esecutivo o al Presidente.
Spetta, tra l’altro, al Consiglio Nazionale:
c.13 La mancata approvazione del bilancio consuntivo determina l’automatica decadenza dell’intero Consiglio Nazionale.
c.14 Al verificarsi delle ipotesi di decadenza previste dal comma precedente e dal c. 8 dell’art. 9, il Consiglio Nazionale decaduto rimane in carica, esclusivamente per svolgere l’ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell’Assemblea Generale degli Associati che dovrà essere convocata – secondo le modalità di cui al combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art. 9 e del c.10 dell’art. 21 – entro quattro mesi dalla seduta assembleare in cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio Nazionale.