Lo Statuto Nazionale Avis

Lo Statuto Nazionale Avis

Art. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO Torna
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c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati per il tramite del Consiglio Nazionale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

  1. la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate;
  2. la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
  3. l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
  4. l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;
  5. la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
  6. la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
  7. il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;

c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Nazionale, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Nazionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – che può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Nazionale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 11 all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale.


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