c.2 La Consulta è riunita dal Presidente Nazionale almeno due volte all'anno; è convocata altresì ogni qualvolta verrà ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto dal Consiglio Nazionale o da un terzo dei Presidenti Regionali ed equiparati.
c.3 Alle sedute della Consulta partecipano i componenti del Comitato Esecutivo.
c.4 Per i tempi e le modalità di convocazione della Consulta si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni vigenti per il Consiglio Nazionale.
c.5 I pareri espressi dalla Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali ed equiparate hanno carattere consultivo; debbono essere portati a conoscenza del Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile successiva, per opportuna informazione e per l'assunzione di eventuali delibere.