Lo Statuto Nazionale Avis

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Art. 17 - CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLE AVIS REGIONALI ED EQUIPARATE Torna
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17 - c.1 La Consulta dei Presidenti Regionali è la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall’AVIS Nazionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali e dove si concordano le modalità per l’attuazione dei programmi e delle attività di interesse sovraregionale nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.

c.2 La Consulta è riunita dal Presidente Nazionale almeno due volte all'anno; è convocata altresì ogni qualvolta verrà ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto dal Consiglio Nazionale o da un terzo dei Presidenti Regionali ed equiparati.

c.3 Alle sedute della Consulta partecipano i componenti del Comitato Esecutivo.

c.4 Per i tempi e le modalità di convocazione della Consulta si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni vigenti per il Consiglio Nazionale.

c.5 I pareri espressi dalla Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali ed equiparate hanno carattere consultivo; debbono essere portati a conoscenza del Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile successiva, per opportuna informazione e per l'assunzione di eventuali delibere.


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