c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.
c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei successivi commi 6 e 8, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
c.4 Il regolamento associativo disciplina i casi di incompatibilità.
c.5 In caso di vacanza definitiva della carica, per qualunque causa o motivo, al Consigliere Nazionale decaduto subentra il primo dei non eletti.
c.6 Nel caso in cui manchi anche il primo dei non eletti, ovvero siano più d’uno i Consiglieri venuti meno, in occasione della prima Assemblea Generale successiva si procederà alla sua/loro sostituzione, secondo le regole statutarie valide per l’elezione e nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 4 dell’art. 11.
c.7 Nelle more della sostituzione di cui al comma precedente, il/i posto/i di consigliere vacante è occupato dal/i Presidente/i della/e Avis Regionale/e o equiparata/e alla/e quale/i apparteneva/no il/i consigliere/i venuto/i meno.
c.8 Il/i sostituto/i decade/ono dalla carica alla scadenza naturale del mandato dell’organo medesimo, anche nei casi previsti dai commi 13 e 14 dell’art. 11.
c.9 Ove il consigliere venuto meno e non sostituito fosse componente anche del Comitato Esecutivo o detenesse altra carica, il Consiglio Nazionale provvederà alla sostituzione ai sensi dell’art. 11, c. 5° e 6°.
c.10 Fermo restando il disposto di cui ai commi 8 dell’art. 9 e 13 dell’art. 11, in ogni caso di decadenza definitiva dalla carica della metà più uno dei Consiglieri Nazionali, decade l’intero Consiglio ed entro i successivi quattro mesi dovrà essere convocata l’Assemblea Generale degli Associati, per procedere a nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto. Ove il Presidente o il Vicepresidente Vicario non possano o non vogliano procedere alla convocazione assembleare, vi procederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nelle more della convocazione assembleare per procedere al rinnovo del Consiglio Nazionale, l’attività di ordinaria amministrazione sarà svolta dal numero residuale di Consiglieri rimasti in carica.
c.11 Ai membri effettivi degli altri organi elettivi che, per qualsiasi causa o motivo, abbiano lasciato vacante la carica, subentra il supplente che ha riportato il maggior numero dei voti.
c.12 Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri
degli organi di cui al precedente c. 11 si riducano a meno di tre, l’intero
organo si intenderà decaduto e si provvederà a nuove elezioni.