Lo Statuto Nazionale Avis
Lo Statuto Nazionale Avis
Art. 22 -
ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
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22 - c.1 Lo scioglimento dell’AVIS Nazionale può avvenire
con delibera dell’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Nazionale,
solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti aventi
diritto, ai sensi del c. 1 dell’art. 9.
c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione
di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad
altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l’organismo
di controllo di cui alla legge 662/96.