Legislazione Nazionale sul Volontariato

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D.M. 14 febbraio 1992 - Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per danni a terzi - (D.M. 14 febbraio 1992)

Introduzione
Il Ministro dell'industria del Commercio e dell'artigianato visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n.266, legge quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede la individuazione, con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, e la disciplina dei relativi controlli; Decreta:


Articolo 1

Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n.266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.


Articolo 2

Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma
numerica.
Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo
contrattuale determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di
soggetti assicurati determinati o determinabili con riferimento al registro di cui all'art. 3.
Le predette assicurazioni sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono
garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano
attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel
registro.
Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative
perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.
Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate
le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni contestualmente alla
iscrizione nel registro previsto all'art. 3.


Articolo 3

Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di
volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in
ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico
ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì
dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di
nascita e la residenza.
I soggetti che aderiscono alle organizzazioni di volontariato in data successiva a quella di istituzione
del registro devono essere iscritti in questo ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far
parte dell'organizzazione.
Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino
di far parte dell'organizzazione di volontariato . L'annotazione nel registro va effettuata nello stesso
giorno in cui la cessazione si verifica.
Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano
attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve
apporvi la data e la propria firma.


Articolo 4

Il controllo viene effettuato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed interesse
collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze.
Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna Regione o Provincia autonoma nel cui
territorio esercitano la propria attività ed all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato l'avvenuta
stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi
a quello della stipulazione delle polizze stesse.


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