Articolo 1
Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n.266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.
Articolo 2
Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in
forma collettiva o in forma
numerica.
Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un
unico vincolo
contrattuale determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti
una pluralità di
soggetti assicurati determinati o determinabili con riferimento al registro di
cui all'art. 3.
Le predette assicurazioni sulla base delle risultanze del registro di cui al
successivo art. 3, devono
garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di
volontariato e che prestano
attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del
giorno di iscrizione nel
registro.
Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le
garanzie assicurative
perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione
nel registro.
Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui
vengono stipulate
le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive
variazioni contestualmente alla
iscrizione nel registro previsto all'art. 3.