5 per Mille 2009

Dal sito Nonprofitonline.it Per ultimare l'iscrizione agli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille 2009, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche inserite negli elenchi definitivi pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 11 maggio 2009, devono inviare entro il 30 giugno 2009, una dichiarazione sostitutiva redatta su apposito modello, conforme a quello approvato con il Dpcm del 3 aprile 2009 attestante il perdurare dei requisiti che danno diritto al beneficio. In particolare: Enti del Volontariato: I legali rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2009, spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione. Associazioni sportive dilettantistiche: I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno, entro il 30 giugno 2009, spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente le modifiche apportate dal Decreto del 16/04/2009, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione. Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all'atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano. Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2009 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.