agevolazioni fiscali
Segnaliamo l'articolo apparso sulla News Letter del Centro Servizi del Volontariato del 23.6.2005
DEDUCIBILITA DELLE DONAZIONI ALLE ONLUS e ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE FINO A 70.000,00 EURO PER ALCUNI SOGGETTI. CONDIZIONI E LIMITI. CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO
Si segnala che con legge 14 maggio 2005 n. 80, è stato convertito in legge – con modificazioni - il decreto legge 14.3.2005 nr. 35 ( c.d. decreto per la competitività) che all’art. 14 prevede una nuova disciplina delle deducibilità fiscale delle liberalità in denaro e in natura a favore delle ONLUS e quindi anche delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge n. 266/91, nonché in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui all’art. 7 comma 1 e 2 della legge n. 383/2000.
Per completezza di esposizione si riporta il testo del citato articolo, coordinato con le disposizioni di conversione, richiamando l’attenzione, pur in maniera sintetica, su alcuni aspetti di primaria importanza.
1) Essendo l’originario decreto convertito in legge la nuova disciplina è sostanzialmente definitiva anche se è prevedibile che a breve vi siano ulteriori indicazioni di prassi in proposito.
2) La nuova norma prevede che persone fisiche e soggetti passivi dell’ IRES (società di capitali ed altri enti) possano dedurre dal reddito complessivo dichiarato le somme donate ai soggetti sopra indicati nel limite del 10 % del reddito stesso, con un limite massimo di 70.000,00 euro. Cosi un soggetto con reddito imponibile di 100.000,00 euro potrà al massimo dedurre un importo di 10.000,00 euro, mentre ad esempio un soggetto con reddito imponibile di 900.000,00 potrà al massimo dedurre 70.000,00 euro per anno. Si tratta di un evidente e notevole incremento rispetto ai limiti attualmente previsti.
3) La norma si riferisce anche alle donazioni in natura e non solo quindi a quelle in denaro. Sul punto sarà necessario qualche ulteriore chiarimento, soprattutto in ordine alle modalità concrete ed operative, nonché al coordinamento con l’attuale disciplina prevista per tali donazioni. In particolare, restano aperti alcuni problemi in materia di IVA nonché relativamente alla procedura adottabile.
4) Il comma 2 dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005 (anche dopo la conversione in legge) prevede che condizione determinante per l’applicazione del forte vantaggio fiscale per il soggetto erogatore, sia la tenuta da parte del soggetto ricevente, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione nonché la redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente stesso. Molto gravi le conseguenze del mancato rispetto di tale normativa, sia per il soggetto erogatore che per il beneficiario.
E’ necessario quindi richiamare fin da ora l’attenzione sul punto, per tutte le associazioni che intendono avvalersi delle nuove disposizioni.
5) In sede di conversione la platea dei soggetti interessati è stata in parte ampliata : ad oggi sono ricomprese anche le donazioni in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004.
Sulla questione è possibile fin da ora svolgere qualche rapida considerazione. E’ evidente infatti che, per quanto anche in questa occasione, la norma non vincoli ad una particolare metodologia contabile, la tenuta della contabilità secondo il sistema della ‘partita doppia ‘ e la redazione di un bilancio di esercizio secondo criteri di competenza economica ( Conto economico e stato patrimoniale) è vivamente consigliabile e comunque certamente in grado di rispondere alle esigenze richieste.
Come già detto, tale disposizione non è espressamente prevista, poiché il testo si esprime parlando genericamente di ‘ documento ‘ e non di bilancio, nonché di scritture analitiche in senso generale. Tuttavia, le associazioni che tengono la contabilità con sistemi basati su ‘rendiconti’ di entrate e spese secondo semplici principi di cassa, sarebbero costrette a fine esercizio alla ricostruzione delle propria situazione, in maniera assai complessa e tale da non assicurare sempre il rispetto delle prerogative richieste.
Per quanto quindi non vi sia alcun obbligo specifico o dettagliatamente previsto, è utile pensare ad un processo che porti le associazioni anche di dimensioni economiche non particolarmente rilevanti verso la tenuta della contabilità economica ed alla redazione di un vero e proprio bilancio in senso tecnico.
Art. 14. (ONLUS e terzo settore)
1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalita' siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita', l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita' di cui al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente: "l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali "; b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) le erogazioni liberali a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;".
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.
8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.
CONTROLLI SULLE ONLUS
NUOVA CIRCOLARE DELLE ENTRATE
Nuova circolare dell’ Agenzia delle Entrate relativa all’attività di controllo delle ONLUS di cui al decr. lgs. nr. 460/97, in particolare a seguito dell’emanazione del DM 18 luglio 2003 nr. 266, che ha parzialmente modificato la procedura di iscrizione all’anagrafe tributaria.
La Circolare nr. 22/E del 16 maggio 2005 non contiene particolari novità, limitandosi, in larga parte, a ribadire chiarimenti ed orientamenti già in precedenza forniti.
La circolare rappresenta comunque il documento di riferimento ed orientamento delle Direzioni Regionali delle Entrate ( D.R.E.) per l’attività di controllo formale e sostanziale sulle ONLUS a seguito dell’emanazione del citato decreto del luglio 2003 che ha in larga parte superato la precedente circolare 14/E del 26 febbraio 2003.
Organizzazioni di volontariato (Onlus di diritto) e organizzazioni su base di federazioni.
In primo luogo, si ricorda che le ONLUS di diritto – e quindi le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge n. 266/91 - non hanno l’obbligo della comunicazione ed anzi, più in generale, non possono essere iscritte all’anagrafe delle ONLUS stesse.
Gli uffici devono quindi procedere alla cancellazione di quelle evidentemente ancora presenti nell’anagrafe stessa e rifiutare le eventuali istanze di nuova iscrizione.
Resta ovviamente inteso che la qualificazione di ONLUS si ottiene solo al momento dell’iscrizione nel registro regionale secondo le disposizioni della legge 11 agosto 1991 n. 266.
Le organizzazioni in questione quindi non devono inviare la comunicazione di cui all’art. 11 del decr. lgs. n. 460/97 né sottostare alle procedure del citato DM n. 266 del 2003.
In secondo luogo , la circolare affronta nuovamente la questione, più articolata di quella precedente, della autonoma qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e della conseguente iscrivibilità nell’anagrafe, delle articolazioni territoriali di associazioni nazionali.
Confermando quanto in passato già detto, dirimente è il grado di autonomia della sezione locale rispetto all’ente nazionale.
Se la sezione locale gode di un proprio autonomo statuto, un proprio autonomo bilancio o rendiconto, una propria soggettività fiscale con autonomo numero di partita IVA e/o di codice fiscale, allora è autonomamente iscrivibile in quanto ente giuridicamente autonomo, la cui autosufficienza non è messa in discussione dal potere di indirizzo di carattere generale eventualmente attribuito all’organizzazione nazionale.
Viceversa ovviamente nel caso contrario.
Impugnazione e contenzioso con gli uffici.
La parte che risulta interessante pare quella dedicata a modalità e forme di impugnazione dei provvedimenti adottati dalle direzioni Regionali.
Come è noto, in assenza di esplicita disposizione di legge, la circolare nr. 14/E del 2003 aveva individuato nella Commissione Tributaria Provinciale competente secondo la sede della Direzione Regionale emanante il provvedimento, il giudice per il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione .
La questione tuttavia non è apparsa del tutto pacifica, creando quindi qualche problema non indifferente sul punto. Ad esempio con sentenza n. 13807 del 16.11.2004 il TAR Lazio è andato in diversa direzione rivendicando la propria competenza sul tema della cancellazione di ONLUS dall’anagrafe.
La circolare recente ribadisce l’originario orientamento con motivazioni che appaiono convincenti .
La competenza del giudice tributario è ampiamente motivata con la natura esclusivamente fiscale della categoria delle ONLUS. Come noto, infatti, sotto la medesima fattispecie tributaria possono trovarsi soggetti civilisticamente assai diversi.
I provvedimenti di iscrizione o, viceversa, di diniego e di cancellazione, assumono sostanzialmente la natura di provvedimenti che riconoscono o, alternativamente, negano benefici fiscali e, in quanto tali, perfettamente rientranti nella competenza del giudice tributario .
Viene inoltre precisato che per le controversie relative al solo atto di diniego o cancellazione è obbligatoria l’assistenza tecnica ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 nr. 546 in quanto per le stesse controversie non è possibile determinare un valore al fine della valutazione dell’obbligo di assistenza.
In ordine alla competenza territoriale la commissione cui presentare il ricorso è quella competente in base alla sede della DRE che ha emanato l’atto .
In caso di provvedimento di cancellazione potrà seguire una autonoma attività di controllo e di sanzioni conseguenti da parte dell’ Agenzia delle Entrate competente in base alla sede legale dell’ente oggetto di accertamento tesa al recupero di eventuali tributi illegittimamente non versati.
E’ del tutto evidente che se la sede dell’organizzazione oggetto di accertamento non è il capoluogo di regione, le due commissioni tributarie – quella competente per il provvedimento di cancellazione e quella competente per i successivi accertamenti – non coincideranno.
La circolare in segnalazione contiene una ulteriore rilevante considerazione. Qualora l’ente non impugnasse tempestivamente e ritualmente il provvedimento di cancellazione, il successivo atto di accertamento dell’ufficio periferico sarebbe impugnabile solo per vizi propri cioè per vizi diversi rispetto al diritto o meno alle agevolazioni.
In sostanza la controversia relativa alla spettanza o meno delle agevolazioni previste dal decreto legislativo nr. 460 del 1997 va instaurata in sede di doglianze rispetto al provvedimento di cancellazione autonomamente portato a conoscenza dell’organizzazione.
Occorre evidentemente fare attenzione sul punto.
Iscrizione e cancellazione
La circolare contiene inoltre altri chiarimenti in materia di iscrizione e cancellazione. Rimandiamo al documento per i necessari approfondimenti ricordando tuttavia che tale questione non riguarda se non in parte le organizzazioni di volontariato.
RESPINTA L’ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DEL REGIME IVA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE .ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Con ordinanza nr. 181 del 02/05/2005 depositata il 04/05/2005, la Corte Costituzionale ha respinto l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 8 della legge 11 agosto 2001 n. 266 ( Legge-quadro sul volontariato), sollevata con ordinanza del 27 marzo 2003 dalla Commissione Provinciale Tributaria di Lucca, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie dell’anno 2004.
Con tale ordinanza la Corte – dopo avere respinto alcune eccezioni dell’ Avvocatura dello Stato - respinge l’eccezione affermando che la disparità di trattamento tra atto di acquisto di immobile soggetto ad imposta di registro e atto soggetto ad IVA non appare irragionevole; anzi, secondo la Corte, essa appare del tutto coerente con il sistema fiscale in quanto i due tributi ( IVA e registro ) colpiscono soggetti diversi. Non vi sarebbe quindi nulla di anomalo nel non agevolare il cedente, il quale svolge attività diversa da quella considerata dalla norma in esenzione.
Restano ovviamente molte perplessità sulla disciplina . L’esercizio della ‘rivalsa’ fa si che il contribuente percosso sia l’acquirente e non il cedente.
Se quindi l’acquisto di bene immobile avviene da soggetto privato l’organizzazione di volontariato può avvalersi dell’agevolazione di cui all’art. 8 legge n. 266/91 in materia di registro, se l’atto avviene da soggetto IVA l’ente paga imposta normalmente.
In ogni modo si segnala il provvedimento che sembra chiudere ogni residua speranza sul regime stesso.
Ad oggi quindi nessun particolare regime di agevolazione in materia di IVA esiste per le organizzazioni di volontariato, almeno in sede di effettuazione di acquisti.