Il cinque per mille guarda agli enti riconosciuti di diritto privato
Tra le associazioni e le fondazioni riconosciute, soltanto gli enti di diritto privato sono
ammessi tra i destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef.Essenziale, quindi,
per rientrare nella platea dei destinatari del beneficio è l'aver ottenuto il riconoscimento
della personalità giuridica.Conseguentemente, l'esserne privi comporterà l'esclusione
dall'elenco del volontariato.
Lo chiarisce la Circolare n. 56/E dell'Agenzia delle
Entrate, diffusa oggi, che passa in rassegna i profili, inclusi quelli operativi, dei soggetti
che possono accedere al beneficio.
In particolare, continua il documento di prassi,
l'assenza di fini di lucro costituisce un elemento dirimente, quindi essenziale, per
l'attribuzione del cinque per mille.
La circolare precisa, inoltre, che gli enti che hanno
cessato la propria attività, o l'attività che dà diritto al beneficio, non hanno diritto a
percepire il contributo. Dunque, qualora la quota spettante del Cinque per mille sia stata già
erogata, questa deve essere recuperata.
Riguardo l'esclusione degli enti pubblici, continua il
documento di prassi, qualora il contributo sia stato già corrisposto, comunque deve
essere recuperato. L'assenza dei requisiti previsti dalla norma, infatti, non consente a
questi enti di partecipare alla ripartizione della quota del cinque per mille dell'Irpef.
Tra le
modalità ritenute essenziali per lo svolgimento delle attività nei settori propri delle
Onlus, e del volontariato, l'assenza dei fini di lucro costituisce il carattere dirimente,
quindi decisivo per aprire la via al 5per mille, anche per le associazioni e per le
fondazioni riconosciute. Nel dettaglio, ricorda la Circolare n.56/E, questo requisito
comporta il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione
nonché di fondi riserve o capitale. Condizioni cui s'aggiunge il vincolo di devoluzione
del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Infine, chiarisce il documento di
prassi, gli enti che hanno cessato la propria attività, o l'attività specifica che dà diritto al
beneficio, non hanno diritto a percepire il contributo e qualora l'importo spettante sia
stato già erogato deve essere recuperato. In merito alla tempistica, questa disposizione
s'intende applicata a decorrere dall'esercizio finanziario 2006. Pertanto, le somme
relative al cinque per mille non devono essere erogate qualora ricorrano nei confronti
dell'ente beneficiario le condizioni descritte. Si precisa, inoltre, che l'erogazione delle
somme, e il loro eventuale recupero, rientrano nelle attribuzioni del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali.