Perdita della qualifica di Onlus per le organizzazioni di volontariato e obblighi di comunicazione

Perdita della qualifica di Onlus per le organizzazioni di volontariato e obblighi di comunicazione circolare dell'Agenzia delle Entrate Come noto, l'art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, ha introdotto importanti novità per gli enti associativi ed anche per le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui alla legge n. 266/1991. Tali enti, infatti, non sono più necessariamente tutti e comunque Onlus. La qualifica di Onlus si applica - almeno in via 'automatica' - per effetto della citata disposizione, alle sole organizzazioni di volontariato che svolgono le attività commerciali marginali previste dal DM del 25.5.1995. Ne consegue che le organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle descritte non possono più beneficiare della qualifica automatica di Onlus, né delle conseguenti agevolazioni fiscali. Ricordiamo che le attività commerciali marginali sono esclusivamente quelle descritte nel citato decreto. Si tratta, è del tutto evidente, di una questione di fondamentale importanza per molte organizzazioni. In merito all'art. 30 si segnala la recente circolare n. 12/E dell' Agenzia delle Entrate che fornisce alcuni primi chiarimenti in proposito. Si tratta di un importante documento che affronta tutto il disposto dell'art. 30 ed in particolare il nuovo adempimento previsto dai primi commi del medesimo articolo, concernente l'obbligo di una ulteriore comunicazione obbligatoria per moltissimi enti. Sarà quindi necessario tornare sulle varie questioni. Al momento, è tuttavia opportuno segnalare la questione più direttamente afferente le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali. notizia tratta da www.cesvot.it