Plasma e plasmaderivati, i 10 punti irriunciabili

Avis ribadisce fermamente e considera irrinunciabili gli obiettivi e le affermazioni della legge 219/2005. In particolare: 1) L'autosufficienza nazionale dei farmaci plasmaderivati va raggiunta attraverso la donazione volontaria, periodica, anonima, non remunerata ed associata del sangue e del plasma.

2) Ai fini del perseguimento degli obiettivi del punto uno chiediamo la garanzia che vengano definiti strumenti di governo complessivi del sistema che partano dalla adozione di tariffe di scambio stabilite a livello nazionale, anche con riferimento a modelli già sperimentati.

3) Il plasma umano è un bene etico, sanitario ed economico pubblico, di proprietà delle Regioni, non è commerciabile e non può essere fonte di profitto; di conseguenza è irrinunciabile il modello "conto lavoro" per il conferimento alle Industrie farmaceutiche del plasma donato, con integrale restituzione dei farmaci plasmaderivati prodotti.

4) Si raccomanda che nella predisposizione dello schema tipo di convenzione che disciplina i rapporti tra Regioni e industrie di lavorazione del plasma, la classificazione del plasma conferito faccia riferimento a quanto previsto dalla Farmacopea Europea, consentendo di migliorare le strategie volte alla valorizzazione del dono.

5) Le eventuali eccedenze di farmaci plasmaderivati delle singole Regioni o dei raggruppamenti di Regioni devono poter essere ceduti o scambiati tra le Regioni per il conseguimento dell'autosufficienza nazionale, secondo il modello già collaudato delle cessioni degli emocomponenti, sulla base delle tariffe nazionali e con il ruolo di coordinamento da parte del Centro nazionale sangue.

6) Le eventuali eccedenze nazionali di singole specialità farmaceutiche devono essere messe a disposizione degli ammalati di altri Paesi europei ed extraeuropei carenti, mediante accordi e iniziative di cooperazione internazionale, nell'ambito di progetti umanitari e/o di ricerca scientifica, a titolo gratuito o con il solo ristoro dei costi di produzione, stipulati dallo Stato e/o dalle Regioni italiane, anche con la partecipazione attiva del Volontariato organizzato.

7) Ogni Regione e Provincia autonoma deve far parte di uno dei raggruppamenti di Regioni, costituiti per ottimizzare la plasmaproduzione; tali raggruppamenti dovranno avere masse critiche tali da consentire le migliori condizioni economiche e la continuità di fornitura dei farmaci. Altresì importante è che vengano stabilite regole comuni di azione tra i diversi raggruppamenti.

8) Il volontariato del sangue deve essere adeguatamente rappresentato nei gruppi di coordinamento dei raggruppamenti regionali ai fini della programmazione delle attività e del monitoraggio.

9) L'appropriatezza d'uso dei farmaci plasmaderivati deve essere un altro aspetto strategico su cui operare, predisponendo strumenti efficaci di valutazione, e puntare al loro inserimento tra quelli prescrivibili unicamente in ambiente ospedaliero.

Si auspica inoltre che, fatte salve specifiche esigenze terapeutiche stabilite in base a rigorosi criteri clinici, le Regioni stabiliscano come prioritario l'utilizzo di plasmaderivati prodotti in conto lavoro da plasma di donatori italiani volontari e non remunerati.

10) La tutela e la promozione del farmaco etico di origine biologica umana, che deve condurre all'autosufficienza nazionale, deve portare alla trasparenza l'origine del prodotto che va dichiarata su ogni confezione del farmaci plasmaderivati, per rispetto verso il generoso gesto dei donatori volontari non remunerati italiani, e per doverosa informazione verso gli ammalati che questi farmaci utilizzano.