Le somme che le Associazioni dell’AVIS ricevono dalle Regioni e Province autonome e relative aziende sanitarie per lo svolgimento delle proprie attività convenzionate devono essere considerate corrispettivi per un servizio o possono essere qualificate rimborsi per le spese sostenute? Siamo partiti da questa domanda per chiarire insieme al Dott. Enrico Savio, Commercialista ed esperto di Terzo Settore, un ambito su cui da tempo proprio il Terzo Settore è stato chiamato a confrontarsi con sempre crescente attenzione: la fiscalità.
Si tratta di un tema a cui da tempo la stessa AVIS ha dedicato un percorso di formazione e informazione, coinvolgendo concretamente le proprie sedi chiamate a interpretare nella maniera più corretta le novità normative e una serie di adempimenti sempre più articolati. Proprio il Dott. Savio, ricercatore in materia per la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e docente a contratto per l’Università di Padova in “Economia del Terzo settore”, lo scorso luglio, era stato relatore del webinar intitolato “I riflessi delle novità fiscali in ambito AVIS” e rivolto in particolare a presidenti e tesorieri delle AVIS Regionali, Provinciali e Comunali. Tra i temi affrontati durante l’incontro, anche alcune questioni specifiche legate alla natura delle attività trasfusionali e alla qualificazione delle somme riconosciute alle associazioni di donatori.
E proprio da quest’ultimo punto siamo ripartiti per approfondire al meglio una questione sicuramente delicata.
Professore, perché le attività legate alla donazione del sangue e del plasma hanno una natura così particolare dal punto di vista economico e fiscale?
«La normativa italiana considera le attività trasfusionali parte integrante del Servizio sanitario nazionale e stabilisce che debbano fondarsi sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. Questo significa che la promozione di questo gesto altruistico, la chiamata e l’accoglienza dei donatori, nonché la raccolta del sangue e degli emocomponenti non possono essere considerate alla stregua di una normale iniziativa economica finalizzata alla produzione di un profitto. È una caratteristica fondamentale del nostro sistema: il sangue non è una merce e tutte le attività a esso connesse, comprese quelle svolte dalle associazioni aderenti all’AVIS, non possono essere organizzate secondo una logica commerciale».

Le associazioni ricevono delle somme per le attività che svolgono aventi ad oggetto il sangue: di che cosa si tratta esattamente?
«La legge n°219 del 2005 e il successivo schema di convenzione nazionale parlano di tariffe di rimborso delle attività associative e non di corrispettivi per servizi prestati. La differenza non è soltanto terminologica: un corrispettivo presuppone normalmente che ci sia una prestazione resa in cambio di un pagamento, secondo una logica economica e commerciale. Nel caso delle attività trasfusionali svolte dalle associazioni di donatori, invece, le somme riconosciute sono finalizzate a rimborsare i costi sostenuti per permettere lo svolgimento di quelle attività. È quindi importante non confondere il fatto che un’associazione riceva del denaro con l’idea che stia vendendo un servizio e/o un bene».
Come vengono determinati questi rimborsi e quali garanzie ci sono sul fatto che siano effettivamente legati alle attività svolte?
«Il sistema delle convenzioni stipulate tra AVIS e le Regioni e Province autonome e aziende sanitarie prevede criteri uniformi a livello nazionale per la determinazione delle somme riconosciute alle associazioni. Un elemento particolarmente importante è la rendicontazione: l’associazione che riceve le somme deve documentare le spese sostenute e trasmettere all’ente erogante una relazione dettagliata, annuale o riferita allo specifico progetto. Questo meccanismo aiuta a comprendere ulteriormente la natura delle somme: a mio avviso non siamo di fronte a un prezzo liberamente determinato quale corrispettivo per una prestazione svolta, bensì a risorse collegate ai costi necessari per svolgere attività che il sistema sanitario considera essenziali».
Con la Riforma del Terzo settore la questione è diventata più complessa: cosa è cambiato per le organizzazioni di volontariato?
«Per le organizzazioni di volontariato (ODV), il Codice del Terzo settore prevede che le attività di interesse generale siano svolte attraverso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo il caso – marginale – in cui rientrino tra le attività secondarie e strumentali, soggette a una disciplina specifica.
La questione, quindi, è chiarire quale regolamentazione debba applicarsi alle attività trasfusionali e, soprattutto, se le somme ricevute dalle ODV dell’AVIS possano essere considerate corrispettivi da esercizio di attività commerciali oppure debbano continuare a essere qualificate come rimborsi».
Sotto il profilo fiscale, quale risposta possiamo dare?
«Anche in questo caso è importante partire dalla disciplina specifica del settore trasfusionale. La legge n. 219/2005 (art. 9 comma 1) stabilisce espressamente che le attività svolte dalle associazioni e dalle federazioni dei donatori in attuazione delle finalità previste dalla legge non sono soggette a imposizione tributaria. Lo stesso principio è richiamato nello schema di convenzione, che considera le attività svolte dalle associazioni e federazioni nell’ambito della convenzione come prestazioni di servizi di natura non commerciale anche ai fini dell’IVA, secondo la normativa vigente. La stessa Agenzia delle Entrate si è espressa in questa direzione con la risoluzione n. 98 del 2006, chiarendo che l’esclusione dall’imposizione prevista dall’articolo 9 della legge 219 del 2005 trova applicazione anche ai fini dell’IRAP».
Quindi l’introduzione del Codice del Terzo Settore non ha trasformato queste somme in corrispettivi commerciali?
«No, a mio avviso la specificità della disciplina delle attività trasfusionali rimane un elemento decisivo. La legge n. 219/2005 stabilisce che esse si fondano sulla gratuità della donazione e non possono essere valutate secondo una logica commerciale. Di conseguenza, le somme riconosciute alle associazioni nell’ambito delle convenzioni in oggetto sono destinate a sostenere lo svolgimento delle attività associative connesse al sistema trasfusionale».
In conclusione, cosa possiamo dire alle associazioni dell’AVIS che devono gestire e rendi contare queste somme?
«Ricapitolando, nel caso delle attività trasfusionali disciplinate dalla legge n. 219/2005, le somme riconosciute alle associazioni e alle federazioni dei donatori nell’ambito delle convenzioni vanno considerate un rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di quelle attività e non come il corrispettivo di un’attività commerciale. È una distinzione importante anche nella gestione quotidiana delle associazioni, perché consente di leggere correttamente le somme ricevute alla luce della particolare disciplina che il legislatore ha previsto per il sistema trasfusionale. Naturalmente, è fondamentale che vi sia una puntuale corrispondenza tra le somme ricevute e le attività e le spese alle quali esse sono riferite, documentabile grazie ad una ordinata gestione contabile e dalla periodica rendicontazione da inviare agli enti eroganti».





